L'amministratore di una fanpage su Facebook è responsabile assieme a Facebook del trattamento dei dati dei visitatori della sua pagina. Infatti, un amministratore del genere partecipa, attraverso la propria azione d'impostazione dei parametri (in funzione, segnatamente, del suo pubblico destinatario nonché di obiettivi di gestione o promozione delle proprie attività), alla determinazione delle finalità e degli strumenti del trattamento dei dati personali dei visitatori della sua fanpage.
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea con una sentenza del 5 giugno 2018 relativa alla causa C-210/16 ha fissato un importante principio in tema di responsabilità dei social network e cioè che l'amministratore di una fanpage su Facebook è responsabile assieme a Facebook del trattamento dei dati dei visitatori della sua pagina.
Il caso coinvolge una società tedesca Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein specializzata nel settore della formazione. Essa offre servizi di formazione attraverso una fanpage presente su Facebook. Gli amministratori di fanpage, quali la Wirtschaftsakademie, possono ottenere dati statistici anonimi sui visitatori di tali pagine servendosi di una funzione denominata Facebook Insights, messa a loro disposizione gratuitamente da Facebook secondo condizioni d'uso non modificabili. Tali dati sono raccolti grazie a marcatori («cookie») contenenti ciascuno un codice utente unico, attivi per due anni e salvati da Facebook sul disco fisso del computer o su qualsiasi altro supporto dei visitatori della fanpage. Il codice utente, che può essere associato ai dati di collegamento degli utenti registrati su Facebook, è raccolto ed elaborato al momento dell'accesso alle fanpage.
Con decisione del 3 novembre 2011, l'Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein (autorità di vigilanza regionale indipendente per la protezione dei dati dello Schleswig-Holstein, Germania), in qualità di autorità di controllo incaricata, in forza della direttiva 95/46 sulla protezione dei dati, di sorvegliare l'applicazione nel Land Schleswig-Holstein delle disposizioni adottate dalla Germania in attuazione di tale direttiva, ordinava alla Wirtschaftsakademie la disattivazione della sua fanpage. Infatti, secondo l'autorità di vigilanza, né la Wirtschaftsakademie né Facebook avevano informato i visitatori della fanpage del fatto che Facebook raccoglieva, mediante cookie, informazioni personali che li riguardavano e che essi elaboravano successivamente tali informazioni.
Contro tale decisione, la Wirtschaftsakademie proponeva ricorso dinanzi ai tribunali amministrativi tedeschi affermando che il trattamento dei dati personali realizzato da Facebook non può esserle imputato e negando inoltre di aver incaricato Facebook di effettuare un trattamento di dati soggetto al suo controllo o rientrante nella sua sfera d'influenza. È in tale contesto che il Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale, Germania) ha chiesto alla Corte di giustizia d'interpretare la direttiva 95/46 sulla protezione dei dati.
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